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Telecamere fisse, la multa non è sempre legittima: ecco cosa è successo in Toscana

Telecamere fisse, la multa non è sempre legittima: ecco cosa è successo in Toscana
Telecamere fisse, la multa non è sempre legittima: ecco cosa è successo in Toscana

Una sentenza molto interessante che può rappresentare un precedente giurisprudenziale ed un caso di cui tener conto: ecco i dettagli

“La Corte accoglie il ricorso”. Automobilisti puniti da un autovelox, non siate pessimisti: qualche volta la multa è nulla e i casi potrebbero non essere così rari stando a quanto riportato nella sentenza della Cassazione 8635/2020. Per arrivare a questa frase finale emessa dalla Corte occorre essere molto informati e preparati, essere assistiti da una validissima flotta di legali, avere un senso di giustizia molto forte, non abbattersi sulle tempistiche ed avere molta pazienza.

In Toscana si è verificato tutto ciò e questo caso può rappresentare un precedente giurisprudenziale di cui moltissimi automobilisti – ingiustamente puniti – dovrebbero tenere conto. Ricordiamo che l’Italia è nettamente il primo paese in Europa per numero di telecamere installate: nel 2021 erano oltre 8073, più del doppio rispetto a Germania, Regno Unito e Francia.

Ripetuti (spropositati?) inviti alla sicurezza nel nostro bel paese, invaso da telecamere come un Grande Fratello qualsiasi, o velata volontà di fare cassa da parte di Comuni ed Amministrazioni? La risposta è nel mezzo. Quando leggiamo sul web che un comune come Pescate (Lecco) conta 2300 abitanti e posiziona 66 telecamere, ovvero una ogni 34 abitanti, qualche dubbio inizia a sorgere…

Autovelox illegittimo e multa nulla, cosa dice la Cassazione

In Toscana, esattamente a Prato, lo ha dichiarato la Cassazione: quell’autovelox e quella multa sono illegittime. Con la sentenza 8635/2020 la II Sezione Civile ha annullato il provvedimento del Tribunale di Prato, che nel 2016 aveva invece dichiarato legittimo il verbale per la violazione dell’articolo 142 relativo ad un eccesso di velocità.

Contestazione immediata e differita, attenzione alla legittimità delle multe
Contestazione immediata e differita, attenzione alla legittimità delle multe

Si legge nella sentenza: “L’appellante sosteneva l’illegittimità della modalità di accertamento e della contestazione della violazione utilizzata dagli organi accertatori del Comune, e cioè mediante rilevazione a distanza, perchè il viale Leonardo da Vinci non avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scorrimento previsto dall’art. 2, comma 3, per rendere legittima la deroga al principio della contestazione immediata”.

E poi il colpo di scena: “Il motivo del ricorso è fondato”. Tutto ruota attorno all’individuazione dei requisiti che un percorso stradale deve possedere per essere definito una strada urbana di scorrimento. Viene quindi ripreso il decreto legislativo del 1992 (art. 2) che chiarisce in modo specifico tramite “definizione e classificazione delle strade” che un percorso urbano a scorrimento presenta carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, eventuali intersezioni a raso semaforizzate ed aree di sosta estranee alla carreggiata.

Anche solo la mancanza di uno di questi elementi rende la multa nulla. La Cassazione ha ricordato infatti che nei centri urbani con strade non a scorrimento la rilevazione della velocità è ammessa solo tramite “postazioni mobili” che prevedono la presenza dell’Autorità per una contestazione immediata. Quella differita è prevista invece su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e urbane di scorrimento. Dunque, dopo quattro anni…nulla da pagare per il coraggioso automobilista!