7200€ di multa per questa piccola dimenticanza: non farlo mai più | Li stanno beccando tutti
Quando ci si mette alla guida dei veicoli a due e quattro ruote su strade pubbliche bisognerebbe sempre essere in possesso di tutti i documenti necessari, delle licenze specifiche per la guida di veicoli particolari e bisogna anche conoscere tutti gli articoli del Codice della Strada per evitare di andare in contravvenzione e rischiare multe e altre gravi conseguenze.
Il Codice della Strada è ampio e variegato, e con i suoi 200 articoli, ognuno dei quali formato da numerosi commi, va a coprire tutta la circolazione su strada, a piedi, con auto, biciclette, moto, camion, tir, bus, taxi, tram e anche monopattini.
Insieme alle norme che spiegano come vanno guidati tutti questi veicoli, le disposizioni di sicurezza obbligatorie e le interazioni in strada tra gli stessi, il CdS indica anche tutti i documenti e le licenze necessarie per guidare i mezzi di pubblico servizio, nonché le relative sanzioni per chi fosse trovato non in regola con le normative.
In particolare, quello che ci interessa è l’articolo 86 del Cds, che con i suoi commi recita: 1. il servizio di piazza con conducente o di taxi è soggetto alle specifiche leggi che regolano il settore.
Il CdS nell’articolo 86 disciplina anche le violazioni della norma e le relative sanzioni. Vediamo di più a seguire.
Guida di taxi e veicoli per il trasporto privato: sanzioni spezza gambe
E adesso passiamo alle sanzioni. Se un tassista con regolare licenza trasporta passeggeri su un veicolo non adibito all’esercizio, quindi dotato delle insegne previste, della radio e del tassametro, e utilizza invece un normale veicolo chiedendo poi un compenso per il trasporto, è soggetto alla sanzione che sfocia in una semplice multa che può oscillare tra 86 e 339€.
Più grave si fa invece la situazione se si infrange il comma 2 dell’articolo 86, che recita: 2. chiunque utilizzi un veicolo come autista nella circolazione stradale o come taxi senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.816 a 7.264 euro.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida per un periodo da quattro a dodici mesi ai sensi delle disposizioni del Titolo VI, Capo I, Sezione II. Se la stessa persona ha commesso tale infrazione almeno due volte in un periodo di tre anni, l’ultima di queste infrazioni sarà seguita dalla revoca della patente di guida come sanzione aggiuntiva. Le stesse sanzioni si applicano alle persone a cui è stata sospesa o revocata la patente di guida.