Nuovo dispositivo sulle strade, se lo vedi fai attenzione: ti becca subito e la multa ti arriva a casa
Si dovrebbe sempre stare attenti ai dispositivi che rilevano la targa. Essi si azionano e scattano la foto nel momento in cui si eccede con la velocità, ma, a partire da oggi, c’è qualcosa di nuovo. Pertanto, che si presti pure attenzione a quei dispositivi che registrano il passaggio in un’area nel momento in cui non sia consentito transitarvi.
Da sempre cruciale la questione degli autovelox per gli automobilisti. Da oggi, si dovrà prestare una particolare attenzione a dispositivi dello stesso tipo che rilevano il semplice passaggio a punti di accesso che, per propria natura, e in base alla segnaletica, dovrebbero rimanere preclusi all’automobilista. A partire dall’attuazione dell’ultimo Decreto Infrastrutture, infatti, ne risulta novellato altresì l’art. 147 del Codice della Strada.
Esso regola il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello, e di come ora, il medesimo attraversamento, possa essere rilevato con apposita strumentazione elettronica, idonea al rilevamento automatico delle violazioni. La stessa può essere disposta direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a proprie spese. L’ente ferroviario, dunque, che ne prevede l’installazione, si avvarrà dell’operato del casellante, sotto la cui responsabilità il macchinario opera, e lo stesso personale può comminare le multe.
Nel momento in cui la sbarra sta per chiudersi, e quindi il semaforo dell’attraversamento ferroviario è rosso, ci sono veicoli che si lanciano per “intrufolarsi” nell’arco di tempo (una manciata di secondi) che intercorre tra l’avviso di chiusura della sbarra appena avvenuto e l’effettiva chiusura di essa. Ciò è vietato, e il personale ferroviario che si occupa di rilevare l’infrazione tramite il dispositivo menzionato, ed erogare la sanzione, risulta abilitato a farlo dal Codice della Strada, precisamente dall’art.12.
La competenza del personale ferroviario e le implicazioni
L’ultimo articolo citato prevede che, il personale in questione, eserciti mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, nell’ambito dei passaggi a livello. Rimane comunque una pecca, evidenziata da alcuni giuristi. La norma sulla “notificazione delle violazioni”, contemplata dall’art.201 del medesimo Codice della Strada, non richiama l’art. 147, da poco novellato, né l’art.12, e dunque neppure l’anzidetto personale ferroviario.
Sulla base di tale lettura dunque, il personale eserciterebbe “mansioni ispettive e di vigilanza”, ma queste non si estenderebbero alla notifica delle violazioni. La questione, sul piano giuridico si presenta dunque come leggermente controversa, almeno fino a questo momento. Fermo restando che resta chiara l’abilitazione a rilevare tali atteggiamenti che sono sanzionabili, e dunque, pare che sia legittima una contravvenzione che possa arrivarvi dall’ente ferroviario. In ogni caso, prestare sempre attenzione alla sbarra, e non “intrufolarsi” azzardatamente poco prima che questa s’abbassi.