Multe, non pagarle mai più così: ti prendono i soldi per due volte
Siamo d’accordo sul fatto che una multa vada pagata, ma si può essere sanzionati altresì per le modalità con le quali viene pagata una multa? E’ ciò di cui oggi si discute. In determinati casi, in base alle modalità con cui si è provveduto, si potrebbe arrivare a pagare fino al doppio dell’importo della contravvenzione.
Già, spesso non lo si pensa, ma non conta solamente pagare la multa, ma valutare anche come la medesima viene pagata. E con il “come” s’intendono tutte le modalità e le circostanze con le quali si è dato luogo al pagamento della multa. In particolare, sono stati rispettati tutti i termini per il pagamento, contemplati per la contravvenzione stessa? E’ questa la domanda che bisognerebbe porsi.
Parliamo delle tempistiche nel pagamento di una multa. Conviene pagarla al di fuori del tempo limite? La legge prevede una maggiorazione per il ritardo, e in giurisprudenza si è dibattuto se questa fosse legittima. A pronunciarsi in tema, la Cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata favorevolmente in merito alla maggiorazione del 10% per ogni semestre di ulteriore ritardo, che va oltre i 60 giorni. In generale, la Corte si è pronunciata a favore di ogni maggiorazione che la legge prevede a partire da quando, nel caso specifico, diventa esigibile l’obbligazione principale, ovvero al termine dei 60 giorni.
Come ben si sa, già con un ritardo pari ad un solo giorno, rispetto ai canonici 60, la sanzione diventa maggiorata di un’ulteriore quota pari alla metà dell’importo più alto per il caso stesso. Per la Corte, si tratta di una sanzione a parte, ma comunque aggiuntiva, e quindi accessoria alla prima. Ne è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa la sanzione principale e quello della sanzione aggiuntiva.
Come nasce la questione che si è posta a proposito delle multe accessorie
La questione arrivata dinanzi alla Suprema Corte nasce dal fatto che l’art. 206 del Codice della Strada prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, la riscossione è regolamentata dall’art. 27 della l. 24 novembre 1981, n. 689, cui la stessa norma opera rinvio. Ma il rinvio così operato, letteralmente, si potrebbe interpretare come una nuova modalità di riscossione per i ruoli, e non anche per la maggiorazione contemplata dall’art. 27 della legge.
Gli importi rimarrebbero quindi disciplinati da quanto previsto dal medesimo Codice della Strada, all’art. 23, il quale non contempla alcuna maggiorazione. La Corte ha fatto notare di come il rinvio che opera non si limiti a determinati commi dell’art.27 della legge di cui sopra, e pertanto lo stesso è da intendersi come integrale. E inoltre, l’art. 203 del Codice della Strada non prevede una deroga alla legge 24 novembre 1981, n. 689.