Divieto di sosta, non farti rubare i soldi: quando è così devono risarcirti

Divieto di sosta, non farti rubare i soldi: quando è così devono risarcirti

Lasciare l’auto parcheggiata e ritrovarla con una multa. Si tratta di un episodio che ha interessato tantissimi automobilisti, che per fretta o disattenzione non hanno notato i cartelli di divieto. Bisogna però tener conto che, spesso, a commettere l’errore sia stata l’amministrazione. In certi casi, quindi, la multa non va pagata.

Conoscere bene le strade è un ottimo modo per evitare multe: si sa bene dove ci sono segnali di divieto nascosti e dove e bene cercare parcheggio. Allo stesso modo, è bene conoscere i propri diritti, in modo da evitare di pagare sanzioni ingiuste. Può capitare, infatti, che ad essere in errore sia l’agente delle Forze dell’Ordine che ha notato l’infrazione, non il guidatore.

Esistono diversi casi in cui la multa è da considerare invalida, in quanto l’amministrazione stessa non ha rispettato alcuni requisiti base. Innanzitutto, la multa deve essere portata all’ufficio postale entro 90 giorni, altrimenti può essere annullata. Non basta il verbale lasciato sul tergicristallo affinché la stessa sia valida.

Il divieto deve poi esser ben segnalato. Ci sono casi in cui questo non accade, per esempio quando il cartello si trova in prossimità di una curva o lontano dal margine della carreggiata. Non è valida, per citare altri casi, anche quando si trova a meno di 5 metri da un incrocio o è coperto da altra segnaletica stradale. Allo stesso tempo poi non è valido nel caso in cui sia posizionato sulle piste ciclabili o sulle banchine

Inoltre, il verbale deve essere completo ed esente da errori (come la targa sbagliata). Il verbale è incompleto nel caso in cui manchino degli elementi chiave, come il numero civico ed il punto esatto della carreggiata in cui era parcheggiata l’auto.

Come fare per far annullare la multa

Il cittadino ha due possibilità per fare ricorso. Entrambe sono valide ed è a sola discrezione di chi riceve la multa. Quella tradizionale è il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si tratterà di un normalissimo processo, durante il quale è possibile anche essere seguiti da un avvocato.

Si può anche decidere di far ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso l’automobilista dovrà scrivere il ricorso e indirizzarlo o direttamente al Prefetto (che dovrà rispondere entro 210 giorni) o all’organo che ha accertato la violazione (la risposta dovrà arrivare entro 180 giorni). In caso di mancata risposta il ricorso si considera accolto.

Si tratta di due alternative valide: davanti al giudice si ha la certezza della terzietà, non essendo parte dell’amministrazione, mentre davanti al Prefetto questa certezza viene meno, ma la procedura è sicuramente più snella.