Cintura di sicurezza, non la mettere mai più così: se fai l’incidente nessuno ti pagherà
Indossare la cintura di sicurezza in auto è fondamentale per la sicurezza e l’incolumità di conducente e passeggeri, ma può tutelarci anche per questioni assicurative e legali. Scopriamo come.
C’è chi dice che stringe troppo il petto o la pancia, chi dice che non la indossa perché si sente mancare l’aria, o chi non riesce a fare bene le manovre: ognuno ha la sua scusa più bizzarra. Fino agli anni ’80 le cinture di sicurezza non erano obbligatorie e molte automobili nemmeno le avevano (ma ci sono comunque gli attacchi e oggi bisogna adeguarle). Ma ora sono da tempo obbligatorie e non indossarle è da sprovveduti.
A regolamentare l’uso della cintura di sicurezza per conducente e passeggero è l’articolo 172 del Codice della Strada:
«il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia».
La multa fatta al minorenne senza cintura sarà attribuita al tutore del minore, se presente, o al conducente. Ma attenzione: a livello penale il responsabile è sempre e solo il conducente, e questo, come vedremo tra poco, può fare un’enorme differenza in caso di incidente.
Quest’ultimo è infatti obbligato a esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, altrimenti deve farlo scendere o non deve mettersi in marcia. Infatti, in caso di sinistro stradale, se il passeggero senza cintura subisce lesioni, la responsabilità penale è tutta a carico del conducente, che può incorrere nel reato di lesioni stradali, o peggio ancora di omicidio stradale nel caso di decesso del passeggero.
Il caso del ricorso per lesioni bocciato perché non indossava la cintura
Un caso ha fatto un precedente in questo senso. La vittima di un sinistro stradale aveva impugnato la decisione del Giudice di Pace di Lecce, che aveva accolto solamente in parte la sua richiesta di risarcimento nei confronti del proprietario di un’auto e della compagnia assicurativa dello stesso, per delle lesioni subite dai passeggeri della sua auto durante un sinistro. La vettura che ha causato l’incidente, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare con l’auto dell’automobilista vittima del caso.