Patente, come cambia la legge: la prova guida se la rivuoi indietro. Non era mai successo

Patente, come cambia la legge: la prova guida se la rivuoi indietro. Non era mai successo

Una verifica patente in corso, presso un posto di blocco.
Importantissimo restare aggiornati in tema di regole e procedure concernenti il rinnovo patente, specie se si tratta di novità rilevanti come quella oggetto di discussione. Per rinnovare la patente, in una determinata circostanza, servirà effettuare nuovamente una prova guida.

A far assumere rilevanza al provvedimento, il fatto che il medesimo non sia mai stato proposto prima d’ora. E’ la prima volta, infatti, che si richiede un adempimento che vada oltre la certificazione medica e la parte burocratica, pervenendo addirittura a ripetere la guida pratica.

Cominciamo dunque col valutare il provvedimento in essere. A quali condizioni, la patente di guida, dovrà essere rinnovata con un nuovo test pratico di guida? Il nuovo Decreto Legge ha previsto, in materia, la disposizione, nel caso in cui la patente da rinnovare risulti scaduta da almeno 5 anni.

Il Legislatore ha così decretato la necessarietà, al trascorrere del suddetto arco di tempo, di verificare per via diretta l’idoneità tecnica alla guida, da parte del titolare che desidera un rinnovo a distanza di tempo. Nel periodo considerato, infatti, le condizioni potrebbero essere variate. Pertanto, la Legge dispone che, oltre a documenti vari, sul piano burocratico, la guida, per il soggetto in questione, venga di nuovo sperimentata.

Come si accennava, mai prima d’ora era stato inserito un provvedimento del genere, limitando, il rinnovo, solamente a procedure “d’ufficio”, se vogliamo.

 

Le modalità della nuova verifica

Esempio di patente scaduta da alcuni anni, rispetto al precedente rinnovo.

Inutile anche non presentarsi alla nuova prova di guida. Il richiedente, infatti, titolare della patente (o, per meglio dire, ex titolare, visto che la patente non sarà stata rinnovata con continuità) dovrà dimostrare di saper ancora guidare adeguatamente. Ossia, guidare senza arrecare danno o pericolo a sé e agli eventuali suoi passeggeri, oltre che, chiaramente, agli altri conducenti in transito e ai pedoni. Nel caso, infatti, che il richiedente non si presenti alla prova sopracitata, l’atto di rinnovo patente resterà in sospensione fino a che la prova stessa non venga effettuata.

Naturalmente, in merito alla verifica d’idoneità alla guida priva di pericoli o potenziali danni arrecati, si ricorrerà al sistema solito utilizzato dalle scuole guida, con i veicoli in doppio comando in dotazione. Così da evitare, in caso il conducente non si riveli idoneo, qualsiasi genere d’imprevisti lungo la strada, esattamente come si fa per i neopatentati.

Se proprio volessimo rintracciare nell’ordinamento una misura che vi si accosti, per similitudine, dovremmo citare l’esempio del rinnovato test teorico, una volta che i punti decisivi siano stati sottratti dalla patente, a seguito di colpa in incidente stradale, o di grave infrazione compiuta. Niente era stato dunque previsto per la parte pratica, e con riferimento ad un rinnovo, seppur a distanza di tempo.