Bollo auto, se hai questa cosa non devi pagarlo: fai la richiesta di esenzione
Se ci si ritrova in una determinata condizione, è bene che si sappia che il bollo auto non andrebbe pagato. Qualora l’onere sia già stato adempiuto, si dovrebbe, nel caso, richiedere l’esenzione.
Cominciamo quindi col vedere chi può richiedere l’esenzione del bollo auto, e, qualora il medesimo sia già stato pagato, effettuare la richiesta di rimborso. Possono presentare le richieste suddette, tutte le persone con disabilità, qualora le stesse siano intestatarie della macchina.
Ma non solo, poiché, anche se l’intestatario dell’auto è la persona di cui il disabile è soggetto fiscalmente a carico, si potrà comunque avanzare richiesta per i benefici in questione, attinenti al bollo auto.
Al riguardo, è bene ricordare che il soggetto è fiscalmente a carico, giuridicamente, se il suo reddito annuo non supera il limite di di 2840,51 euro. In tale somma, come da prescrizione normativa, non vanno incluse le provvidenze assistenziali. In pratica, pensioni, indennità, assegni per gli invalidi civili.
Un’importante eccezione è data dalle persone con ridotte o impedite capacità motorie. In tal caso, infatti, per poter usufruire dell’esenzione prevista, si dovrà adattare il mezzo in funzione alle ridotte capacità motorie in questione.
Sull’ultimo punto, tra i veicoli idonei in tal senso, troviamo anche quelli dotati del solo cambio automatico, qualora la commissione medica esaminatrice abbia ritenuto idoneo e di per sé sufficiente il solo accessorio considerato, per adattare la guida alle condizioni. In tal caso, il requisito dovrà essere riportato sulla patente di guida, o, prima ancora, sul foglio rosa.
Il verificarsi delle condizioni, in alternativa, afferenti al veicolo
Inoltre, altro aspetto di cui tener conto, le esenzioni spettano anche a tutti i veicoli adibiti alla mobilità della persona disabile. E’ necessario che il mezzo in questione sia stato allestito con almeno uno degli accorgimenti previsti all’uopo dal Ministero dei Trasporti.
Parliamo di, sempre alternativamente: pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico, o idraulico; con il medesimo azionamento, anche scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco.
Troviamo inoltre: sedile scorrevole o girevole simultaneamente; sistema d’ancoraggio carrozzelle, con relativo sistema di ritenuta, ossia le cinture di sicurezza; infine, una o più portiere scorrevoli.
Al mantenimento di una sola delle condizioni predette, il veicolo si considererà, in termini di legge, atto al trasporto della persona con disabilità.
Si presti solamente attenzione al fatto che non si tratta di una regola assoluta: non ne fanno parte, anche al verificarsi di una o più delle condizioni suddette, i veicoli che, pur adibiti alla finalità citata, siano intestati ad enti pubblici o privati.
Si badi bene, oltretutto, che sui certificati più recenti d’invalidità, se è presente la dicitura “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, si ha già diritto alle esenzioni fiscali previste, anche senza adattamenti del veicolo.